NOVITÀ DEL REGOLAMENTO EUROPEO Privacy 2016/679

NOVITÀ DEL REGOLAMENTO EUROPEO Privacy 2016/679

Il Regolamento Europeo Privacy introdurrà nuove tutele a favore degli interessati, e inevitabilmente nuovi obblighi a carico di Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali. Segnaliamo l’introduzione del diritto dell’interessato alla “portabilità del dato” (ad. es. nel caso in cui si intendesse trasferire i propri dati da un social network ad un altro) e del diritto all’oblio per cui ogni individuo potrà richiedere la cancellazione dei propri dati in possesso di terzi (per motivazioni legittime). Questo potrà accadere ad esempio in ambito web quando un utente richiederà l’eliminazione dei propri dati in possesso di un social network o di altro servizio web.

Per Titolari e Responsabili del trattamento le novità saranno parecchie. Il principio della accountability comporterà l’onere di dimostrare l’adozione, senza convenzionalismi, di tutte le misure privacy adottate nel rispetto del Regolamento Europeo. Bisognerà redigere e conservare opportune documentazioni quali i Registri delle attività di trattamento (art. 30) in cui vengano riportare tutte le attività di trattamento dati svolte sotto la responsabilità del titolare al trattamento o del responsabile. Viene richiesto di cooperare con l’autorità di controllo notificando qualsiasi violazione dei dati personali alla stessa e al diretto interessato (art. 32-34).

IL PRIVACY IMPACT ASSESSMENT

Saranno necessarie valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, o Privacy Impact Assessment (art. 35) in caso di trattamenti rischiosi, e verifiche preliminari per diverse circostanze da parte del Garante. Si valicherà, peraltro, la prassi di notificazione all’autorità, con notevole semplificazione per le attività d’impresa pluri-nazionali.

IL DATA PROTECTION OFFICER

La designazione del Data Protection Officer sarà obbligatoria nel caso in cui:

(a) il trattamento venga effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali), ovvero

(b) qualora le attività principali del Titolare e del Responsabile del trattamento consistano in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessi su larga scala, o ancora

(c) nell’ipotesi in cui le attività principali di suddetti soggetti consistano in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali (dati sensibili, dati genetici, biometrici, dati giudiziari).

Il Privacy Officer potrà essere interno o esterno. Esso dovrà possedere un’ampia conoscenza della normativa e sarà in relazione diretta con i vertici aziendali. Al Data Protection Officer, figura competente sia in aree giuridiche che informatiche, verrà affidato il compito di analizzare, valutare e disciplinare la gestione del trattamento e della salvaguardia dei dati personali all’interno di un’azienda, secondo le direttive imposte dalle normative vigenti.

Per poter svolgere le attività richieste, il responsabile della protezione dei dati deve avere un’adeguata conoscenza della normativa privacy e delle prassi in materia di protezione dei dati, per poter fornire alle aziende la consulenza necessaria per elaborare, verificare e regolamentare un sistema organizzato di gestione dei dati personali. Deve inoltre predisporre un articolato insieme di misure di sicurezza finalizzate alla tutela dei dati che garantiscano l’osservanza del Regolamento Europeo e assicurino riservatezza e sicurezza.



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